STATUTO

    Art.1 - Denominazione, Sede, Durata
  1. E' costituita un'Associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE DEL PREMIO SIMONA GESMUNDO.
    In seguito se ne farà riferimento indicandola brevemente con il termine Associazione.
  2. L'Associazione ha sede in Napoli (Na), via Zara, 18 bis. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcune variazione nè allo statuto nè ai regolamenti interni.
  3. L'Associazione ha durata illimitata.
  4. L'Associazione ha scopi culturali e non ha fini di lucro.

    Art.2 - Natura, Carattere, Scopi
  5. ASSOCIAZIONE DEL PREMIO SIMONA GESMUNDO è nata per promuovere la cultura cinematografica e delle tecnologie digitali applicate al cinema, e si propone di offrire uno spazio aperto alla diffusione e alla conoscenza degli aspetti più significativi dell'arte cinematografica, utilizzando una molteplicità di segni e linguaggi per concorrere a tenere aperto un confronto di idee sul passato, sul contemporaneo e sul futuro. Inoltre, l'Associazione intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura cinematografica e gli Artisti operanti in tutto il mondo, vallorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo , nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci. Per tale realizzazione l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale e artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui si svolgerà le proprie attività.
  6. L'Associazione ha carattere di assoluta indipendenza da partiti politici, dalla Pubblica Amministrazione, da sette filosofiche e confessioni religiose, è senza fini sindacali e di lucro. Si amministra e determina i suoi programmi e le sue iniziative in completa autonimia.
  7. Fermo restando il divieto dell'Associazione di svolgere attività in settori diversi dai previsti, salvo quelle direttamente connesse, l'Associazione rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, del recupero e della salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.

    Per il conseguimento degli scopi statuari l'Associazione si propone:

    1. promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di studio e di approfondimento sulla storia del cinema, master class, laboratori, registrazioni, seminari, stages, spettacoli itineranti, e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica cinematografica, sia tra gli adulti che tra i giovani;
    2. favorire ed organizzare manifestazini cinematografiche, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, musical, convegni, dibattiti, mostre, e ogni altra forma di spettacolo legata al cinema, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi;
    3. promuovere la formazione di gruppi di lavoro per lo studio, la ricerca, l'approfondimento e la sperimentazione della cultura cinematografica, coordinandone le attività; favorire la nascità di enti o gruppi che, anche per i singoli settri, si propongono scopi analoghi al proprio favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e favorendo la loro adesione all'Associazione;
    4. svolgere attività editoriale letteraria e cinematografica, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffuzione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere cinematografico, materiale fonografico, informatico e audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
    5. attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozine della persona e della qualità della vita; organizare manifestazioni cinematografiche per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi;
    6. ingaggiare e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
    7. offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di Storia del cinema e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche;
    8. avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di autori, registi e sceneggiatori del passato, pubblicandone i documenti originali della propria produzione artistica, compiere studi e analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini cinematografiche di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
    9. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura cinematografica e degli artisti/Soci;
    10. promuovere e organizzare Corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni genere e grado.


    Art.3 - Organi dell'Associazione
  8. Sono organi dell'Associazione:

    l'Assemblea dei soci
    il Consiglio direttivo
    il Presidente
    il Vicepresidente
    il Direttore editoriale
    il Segretario/Cassiere

    Gli organi restano in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

    Art.4 - Soci e Assemblee
  9. L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Sono Soci i cittadini maggiorenni di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che condividano le finalità dell'Associazione approvandone lo statuto e ne sostengano l'attività mediante il versamento della quota sociale annuale. I Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori. I Soci Sostenitori sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazine e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. I Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della cinematografia, e insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, senza limiti di età e di nazionalità. L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.
  10. Presa visione dello statuto, l'aspirante socio potrà richiedere l'adesione al Direttivo che deciderà a maggioranza.
  11. Il Direttivo è tenuto a decidere sull'accettazione del nuovo socio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione. In caso di parere negativo che può non essere motivato, il richiedente può ricorrere all'Assamblea dei cosi. L'Assemblea dei soci deciderà con voto palese. In caso di rifiuto d'iscrizione, la domanda non potrà essere ripresentata prima di sei mesi dalla data dell'ultimo parere negativo.
  12. Tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le inziative intraprese ufficialmente dall'associazione. Ogni socio ha diritto a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi dalla data di accettazione della domanda di iscrizione.
  13. Possono aderire all'Associazione anche enti pubblici, gruppi, associazioni e simili. La loro adesione mediante accettazione da parte del Direttivo della richiesta ufficiale di affiliazione firmata dal legale rappresentante, secondo la prassi valida per le singole iscrizioni. In caso di accettazione, l'organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale. Nelle assemblee conterà come un singolo socio. I soci delle organizzazioni aderenti potranno iscriversi a titolo individuale godendo di tutti i diritti degli associati.
  14. La qualifica di socio comporta necessariamente la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  15. E' prevista l'intrasmissibilità della quota e la non rivalutabilità della stessa fatta eccezione per i trasferimenti per causa di morte.
  16. La qualifica di socio può venire meno:

    1. per dimissioni scritte da parte del socio;
    2. per morosità nel versamento delle quote;
    3. per incompatibilità dovuta alla partecipazione (senza informare preventivamente e formalmente l'Associazione) ad attività analoghe a quelle intraprese da altre organizzazioni;
    4. per deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci.


  17. Contro tali decisioni il socio può presentare ricorso entro trenta giorni secondo quanto previsto dal codice civile (Art. C.C. 2286, 2288, 2518/8, 2524, 2527).
  18. In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'Associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa.
  19. L'Assemblea dei soci è convocata obbligatoriamente dal Presidente almeno una volta nell'anno solare. L'Assemblea può essere convocata, inoltre, su decisione del Presidente, della maggioranza del Direttivo o di almeno un terzo dei soci. Le convocazioni sono affisse nell'albo sociale e rese pubbliche tramite i canali d'informazione adeguati e quindici giorni prima della data di svolgimento.
  20. L'Assemblea dei soci è sovrana. L'Assemblea dei soci discute le linee programmatiche dell'attvità, approva annulamente il rendiconto economico e finanziario, esamina e vota i bilanci, elegge le cariche sociali secondo le scadenze previste dal presente statuto, prende atto di nuove iscrizioni accettate dal Direttivo, apporta eventuali modifiche allo statuto e al regolamento interno ove esistente, delibera lo scioglimento dell'Associazione e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
  21. L'Assemblea dei soci, con voto a maggioranza qualificata, può inoltre inserire nell'ordine del giorno nuvi argomenti non previsti in convocazione.
  22. Le deliberazioni assembleari, come pure i bilanci, sono permanentemente a disposizione dei soci.
  23. Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica.
  24. Per quanto non contemplato nel capitolo Soci e Assemblee, valgono le norme del Codice Civile.
  25. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci licenziasse un Regolamento interno dell'Associazione, esso farà parte integrante del presente Statuto.


    Art.5 - Il Consiglio Direttivo
  26. Il Consiglio direttivo è composto da tre membri: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. E' eletto dall'Assemlblea dei soci, con voto a maggioranza semplice. L'Assemblea dei Soci può decidere, inoltre, di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in seno al Consiglio Drettivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati. Il Direttivo dura in carica cinque anni e può essere integrato nel corso del quinquenio. Il Direttivo coadiuva il presidente e il segretario nella direzione dell'associazione secondo le linee di programma deliberate dall'Assemblea dei soci e conformemente agli scopi dell'ASSOCIAZIONE DEL PREMIO SIMONA GESMUNDO. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonchè ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da lameno due terzi dei suoi componenti.
  27. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggiornaza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
  28. Il Direttivo pu eleggere una commisione di redazione culturale permenente per l'elaborazione contenutistica e formale delle attività dell'Associazione. A tale commissione può far parte ogni componente dell'Associazione o persona esterna ad essa. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri o tra i Soci Ordinari, un Direttore editoriale, stabilendone in apposito verbale le mansioni. Il Presidente, il Vicepresidente e , se altro socio, il Direttore editoriale compongono la Presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

    Art.6 - Il Presidente
  29. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei contatti con le istituzioni e con terzi. Il Presidente ha la piena responsabilità legale dell'Associazione.
  30. Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Direttivo o, per motivi gestionali, a incaricati dell'Associazione tramite autorizzazione scritta. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dei soci dovrà ratificare il provvedimento.
  31. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, il potere di rappresentanza può essere attribuito al Vicepresidente.

    Art.7 - Il Vicepresidente
  32. Il Vicepresidente sostituisce nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

    Art.8 - Il Direttore editoriale
  33. Il Direttore editoriale, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di svolgere attività editoriale letteraria e cinematigrafica, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusine gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere cinematografico, materiale fonografico, informatco e audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione (cfr. Art. 2 -7.d, del presente Statuto)

    Art.9 - Il Segretario
  34. Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Presidente; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
  35. Il Segretario ha potere di firma e di rappresentanza legale, nonchèla piena responsabilità amministrativa dell'Associazione. E' tenuto ad adempire ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d'amministrazione.
  36. Il Segretario è responsabile del deficit di gestione non espressamente autorizzati dal Direttivo.
  37. In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina.

    Art.10 - Patrimonio, Risorse e Bilancio
  38. Il Patrimonio dell'Associazione è formato da:

    1. dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità e al funzionamento dell'Associazione, la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;
    2. dai contributi (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività dell'Associazione) di Enti pubblici o di altre persone fisiche e giurudiche;
    3. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
    4. da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.


  39. Le risorse dell'Associazione saranno impiegate essenzialmente per gli scopi di cui al presente Statuto.
  40. Le quote associative sono stabilite annulamente dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Direttivo.
  41. Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l'associazione si doterà di un sistema contabile che permette l'identificazione dei diversi risultati, la divisione tra le poste attive e quelle passive, in modo da arrivare ad una corretta e chiara determinazione degli eventuali redditi.
  42. E' previsto:

    1. il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destizione o la distribuzione non siano imposte per legge.
    2. l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse.
    3. l'obbligo di redigere e di approvare annulamente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statuarie.

    Art.11 - Scioglimento e liquidazione
  43. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
  44. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patriminio residuo verrà destinato ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità in quest'ultimo caso dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all' Art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art.12 - Norme Generali
  45. Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi dello Stato sull'associazionismo, le leggi e le disposizioni della Regione Campania sull'associazionismo.

    Art.13 - Norme Transitorie

  46. Il presente Statuto può essere modificato in ogni momento dall'Assemblea dei soci convocata ad hoc. Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 13 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle delberazioni che saranno integralmente rispettate.

Napoli, 19 Aprile 2006
Registrato all'Ufficio del Registro di Napoli
il 24 aprile 2006
C.F./P.I.


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